DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 luglio
2006, n.254
Regolamento recante disciplina del risarcimento
diretto dei danni derivanti dalla circolazione stradale, a norma dell'articolo
150 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 - Codice della
Assicurazioni private
(G.U. n. 199 del 28-8-2006)
IL PRESIDENTE DELLA
REPUBBLICA
Visto l'articolo 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto l'articolo 150 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;
Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, recante disposizioni urgenti in
materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei
Ministri e dei Ministeri;
Uditi i pareri del Consiglio di Stato, espressi dalla sezione consultiva per
gli atti normativi nelle Adunanze del 19 dicembre 2005 e del 27 febbraio 2006;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del
30 giugno 2006;
Sulla proposta del Ministro dello sviluppo economico;
Emana
il seguente regolamento:
Articolo 1
Definizioni
1. Al fini del presente regolamento si intende per:
a) «codice»: il codice delle assicurazioni private di cui al decreto
legislativo 7 settembre 2005, n. 209;
b) «Isvap»: l’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di
interesse collettivo;
c) «Impresa»: la società autorizzata ad esercitare nel territorio della
Repubblica l’assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile
autoveicoli;
d) «sinistro»: la collisione avvenuta nel territorio della Repubblica tra due
veicoli a motore identificati e assicurati per la responsabilità civile
obbligatoria dalla quale siano derivati danni al veicoli o lesioni di lieve
entità ai loro conducenti, senza coinvolgimento di altri veicoli responsabili;
e) «danneggiato»: il proprietario o il conducente del veicolo che abbia subito
danni a seguito del sinistro;
f) «lesioni»: le lesioni di lieve entità definite all’articolo 139 del codice.
2. Restano ferme, inoltre, le definizioni contenute nell’articolo 1 del codice.
Articolo 2
Oggetto del regolamento
1. Il presente regolamento disciplina le modalità attuative
del sistema del risarcimento diretto, nell’ambito dell’assicurazione
obbligatoria della responsabilità civile per i danni derivanti dalla
circolazione stradale, in attuazione dell’articolo 150 del codice.
Art. 3
Ambito di applicazione
1. La disciplina del risarcimento diretto si applica in tutte
le ipotesi di danni al veicolo e di lesioni di lieve entità al conducente,
anche quando nel sinistro siano coinvolti terzi trasportati.
2. Qualora i terzi trasportati subiscano lesioni, la relativa richiesta del
risarcimento del danno resta soggetta alla specifica procedura prevista
dall’articolo 141 del codice.
Art. 4
Veicoli immatricolati all’estero
1. La disciplina del risarcimento diretto si applica ai
sinistri che coinvolgono:
a) veicoli immatricolati in Italia;
b) veicoli immatricolati nella Repubblica di San Marino e nello Stato Città del
Vaticano, se assicurati con imprese con sede legale nello Stato italiano o con
imprese che esercitino l’assicurazione obbligatoria responsabilità civile auto
al sensi degli articoli 23 e 24 del codice delle assicurazioni private e che
abbiano aderito al sistema del risarcimento diretto.
Art. 5
Modalità della richiesta di risarcimento
1. Il danneggiato che si ritiene non responsabile, in tutto o
in parte, del sinistro rivolge la richiesta di risarcimento all'impresa che ha
stipulato il contratto relativo al veicolo utilizzato.
2. La richiesta e' presentata mediante lettera raccomandata
con avviso di ricevimento o con consegna a mano o a mezzo telegramma o telefax
o in via telematica, salvo che nel contratto sia esplicitamente esclusa tale
ultima forma di presentazione della richiesta di risarcimento.
3. L'impresa che ha ricevuto la richiesta ne da' immediata
comunicazione all'impresa dell'assicurato ritenuto in tutto o in parte
responsabile del sinistro, fornendo le sole informazioni necessarie per la
verifica della copertura assicurativa e per l'accertamento delle modalita' di accadimento
del sinistro.
Art. 6
Contenuto della richiesta
1. Nell’ipotesi di danni al veicolo e alle cose, la richiesta
di risarcimento contiene i seguenti elementi:
a) i nomi degli assicurati;
b) le targhe dei due veicoli coinvolti;
c) la denominazione delle rispettive imprese;
d) la descrizione delle circostanze e delle modalità del sinistro;
e) le generalità di eventuali testimoni;
f) l’indicazione dell’eventuale intervento degli Organi di polizia;
g) il luogo, i giorni e le ore in cui le cose danneggiate sono disponibili per
la perizia diretta ad accertare l’entità del danno.
2. Nell’ipotesi di lesioni subite dai conducenti, la richiesta indica, inoltre:
a) l’età, l’attività e il reddito del danneggiato;
b) l’entità delle lesioni subite;
c) la dichiarazione di cui all’articolo 142 del codice circa la spettanza o
meno di prestazioni da parte di istituti che gestiscono assicurazioni sociali
obbligatorie;
d) l’attestazione medica comprovante l’avvenuta guarigione, con o senza postumi
permanenti;
e) l’eventuale consulenza medico legale di parte, corredata dall’indicazione
del compenso spettante al professionista.
Art. 7
Integrazione e regolarizzazione della richiesta
1. In caso di richiesta incompleta, l’impresa, entro trenta
giorni dalla ricezione, offrendo l’assistenza tecnica e informativa prevista
dall’articolo 9, invita il danneggiato a fornire le integrazioni e i
chiarimenti necessari per la regolarizzazione della richiesta.
2. Nell’ipotesi di cui al comma 1, i termini per la formulazione dell’offerta o
per la comunicazione della mancata offerta sono interrotti e ricominciano a
decorrere dalla data di ricezione delle integrazioni e dei chiarimenti
richiesti.
Art. 8
Determinazioni dell’impresa
1. Con apposita comunicazione inviata al danneggiato,
l’impresa indica, alternativamente:
a) una congrua offerta di risarcimento del danno, eventualmente in forma
specifica, se previsto nel contratto;
b) gli specifici motivi che impediscono di formulare l’offerta di risarcimento
del danno.
2. La comunicazione di cui al comma 1 è inviata entro i seguenti termini:
a) novanta giorni, nel caso di lesioni;
b) sessanta giorni, nel caso di danni riguardanti solo i veicoli o le cose;
c) trenta giorni, nel caso di danni ai veicoli o alle cose, qualora il modulo
di denuncia del sinistro sia sottoscritto da entrambi i conducenti coinvolti
nel sinistro.
Art. 9
Assistenza tecnica e informativa ai danneggiati
1. L’impresa, nell’adempimento degli obblighi contrattuali di
correttezza e buona fede, fornisce al danneggiato ogni assistenza informativa e
tecnica utile per consentire la migliore prestazione del servizio e la piena
realizzazione del diritto al risarcimento del danno. Tali obblighi comprendono,
in particolare, oltre a quanto stabilito espressamente dal contratto, il
supporto tecnico nella compilazione della richiesta di risarcimento, anche al
fini della quantificazione dei danni alle cose e ai veicoli, il suo controllo e
l’eventuale integrazione, l’illustrazione e la precisazione dei criteri di
responsabilità di cui all’allegato a).
2. Nel caso in cui la somma offerta dall’impresa di assicurazione sia accettata
dal danneggiato, sugli importi corrisposti non sono dovuti compensi per la
consulenza o assistenza professionale di cui si sia avvalso il danneggiato
diversa da quella medico-legale per i danni alla persona.
Art. 10
Accesso telematico
1. Ai fini della liquidazione dei danni derivanti dal
sinistro, l’impresa ha diritto di accedere in via telematica agli archivi
previsti dall’articolo 132, comma 3, del codice, per la verifica dei dati
tecnici e del proprietario dell’altro veicolo.
Art. 11
Sinistri esclusi dal sistema di risarcimento diretto
1. Nel caso in cui il sinistro non rientra nell’ambito di
applicazione previsto dall’articolo 2, l’impresa ne informa il danneggiato a
mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, entro trenta giorni decorrenti
dalla ricezione della richiesta di risarcimento.
2. Entro il termine di cui al comma 1, l’impresa è tenuta a trasmettere la
richiesta, corredata della documentazione acquisita per ogni ulteriore
valutazione, all’impresa del responsabile qualora quest’ultima sia nota in base
agli elementi in suo possesso.
3. I termini previsti dagli articoli 145 e 148 del codice iniziano a decorrere
dal momento in cui l’impresa del responsabile del sinistro riceve la
comunicazione di cui al comma 2.
Art. 12
Criteri di determinazione del grado di responsabilità delle parti
1. L’impresa adotta le proprie determinazioni in ordine alla
richiesta del danneggiato, applicando i criteri di accertamento della
responsabilità dei sinistri stabiliti nella tabella di cui all’Allegato A, in
conformità alla disciplina legislativa e regolamentare in materia di
circolazione stradale.
2. Qualora il sinistro non rientri in alcuna delle ipotesi previste dalla
tabella di cui al comma 1, l’accertamento della responsabilità è compiuto con
riferimento alla fattispecie concreta, nel rispetto dei principi generali in
tema di responsabilità derivante dalla circolazione dei veicoli.
Art. 13
Organizzazione e gestione del sistema di risarcimento diretto
1. Le imprese di assicurazione stipulano fra loro una
convenzione ai fini della regolazione dei rapporti organizzativi ed economici
per la gestione dei risarcimento diretto.
2. Per la regolazione contabile dei rapporti economici, convenzione deve
prevedere una stanza di compensazione dei risarcimenti effettuati. Per i danni
a cose le compensazioni avvengono sulla base di costi medi che possono essere
differenziati per macroaree territorialmente omogenee in numero non superiore a
tre. Per i danni alla persona, le compensazioni possono avvenire anche sulla
base di meccanismi che prevedano l’applicazione di franchigie a carico
dell’impresa che ha risarcito il danno, secondo le regole definite dalla convenzione.
3. L’attività della stanza di compensazione deve svolgersi in regime di
completa autonomia rispetto alle imprese di assicurazione ed ai loro organismi
associativi.
4. I valori dei costi medi e delle eventuali franchigie di cui al comma 2
vengono calcolati annualmente sulla base dei risarcimenti effettivamente
corrisposti nell’esercizio precedente per i sinistri rientranti nell’ambito di
applicazione del sistema di risarcimento diretto. Per il calcolo annuale dei
valori da assumere ai fini delle compensazioni, sulla base dei dati forniti
dalla stanza di compensazione di cui al comma 2, è istituito presso il
Ministero dello sviluppo economico un Comitato tecnico composto dai seguenti
componenti:
a) un rappresentante del Ministero dello sviluppo economico, con funzioni di
Presidente;
b) rappresentante dell’ISVAP;
c) un rappresentante dell’Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici;
d) un esperto in scienze statistiche ed attuariali;
e) due rappresentanti del Consiglio Nazionale dei Consumatori e degli Utenti.
L’esperto di cui alla lettera d) non deve avere svolto, nei due anni precedenti
la nomina, incarichi presso imprese di assicurazione.
5. Per il primo anno di applicazione del sistema di risarcimento diretto, il
Comitato tecnico calcola i valori di cui al comma 4 sulla base di statistiche
di mercato.
6. I componenti il Comitato sono nominati con decreto del Ministro dello
sviluppo economico per la durata di un triennio e possono essere riconfermati
una sola volta. Il Comitato delibera a maggioranza e, in caso di parità,
prevale il voto del Presidente.
7. Il costo relativo al funzionamento della convenzione è posto a carico delle
imprese che aderiscono al sistema di risarcimento diretto.
8. Le imprese con sede legale in altri Stati membri dell’Unione europea che
operano nel territorio della Repubblica, ai sensi degli artt. 23 e 24 del
codice, hanno facoltà di aderire al sistema di risarcimento diretto mediante
sottoscrizione della convenzione di cui ai comma 1.
9. Non costituiscono prestazioni di servizi ai fini dell’imposta sul valore
aggiunto le regolazioni dei rapporti tra imprese nell’ambito della procedura di
risarcimento diretto.
10. Le informazioni, acquisite nell’ambito dei rapporti organizzativi ed
economici per la gestione del risarcimento diretto, possono essere utilizzati,
esclusivamente, per le finalità della stessa stanza di compensazione.
Art. 14
Benefici derivanti agli assicurati
1. Il sistema del risarcimento diretto dovrà consentire
effettivi benefici per gli assicurati, attraverso l’ottimizzazione della
gestione, il controllo dei costi e l’innovazione dei contratti che potranno
contemplare l’impiego di clausole che prevedano il risarcimento del danno in
forma specifica con contestuale riduzione del premio per l’assicurato.
2. In presenza di clausole che prevedono il risarcimento del danno in forma
specifica, nel contratto deve essere espressamente indicata la percentuale di
sconto applicata.
Art. 15
Entrata in vigore
1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2007
e si applica al sinistri verificatisi a partire dal 1° febbraio 2007.
2. Per i sinistri che coinvolgono ciclomotori, il presente regolamento si
applica a condizione che i ciclomotori stessi siano muniti di targa ai sensi
del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 2006, n. 153.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella
Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto
obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 18 luglio 2006.
NAPOLITANO
Prodi,
Presidente del Consiglio dei Ministri
Bersani,
Ministro dello sviluppo economico
Visto, il
Guardasigilli: Mastella
Registrato alla Corte
dei conti l'11 agosto 2006.
Ufficio di controllo
atti Ministeri delle attivita' produttive, registro n. 4, foglio n. 62.
Allegato A
CRITERI DI DETERMINAZIONE DEL GRADO DI RESPONSABILITA'
Principi generali
Ai fini
dell'accertamento della responsabilità in ordine ai sinistri disciplinati
dall'art. 149 del codice delle assicurazioni private, si applicano i seguenti
principi:
- se due veicoli
circolano nella stessa direzione e sulla medesima fila, il veicolo che urta
quello antistante è responsabile al 100% del sinistro.

La responsabilità è del veicolo Y che urta posteriormente
- se i due veicoli
circolano su due file differenti, il veicolo che cambia fila è responsabile al
100% del sinistro. Se il contatto tra i due veicoli avviene senza cambiamento
di fila, si presume una responsabilità concorsuale al 50%.

La responsabilità è del veicolo Y che cambia fila

La responsabilità è al 50% se non c'è cambiamento di fila
- Se uno dei due
veicoli ri rimette nel flusso della circolazione da una posizione di sosta o
uscendo da un'area privata e urta un veicolo in circolazione è responsabile al
100% del sinistro.

La responsabilità è di Y che si rimette in circolazione dopo una sosta
- Se i due veicoli
circolano in senso inverso, impegnando o sorpassando l'asse mediano della
carreggiata, e si scontrano frontalmente, si presume una responsabilità
concorsuale al 50%. Se invece è solo uno dei due veicoli a sorpassare l'asse
mediano della carreggiata la responsabilità è integralmente a carico di
quest'ultimo.

La responsabilità è al 50% visto che entrambi i veicoli superano l'asse
mediano della carreggiata

La responsabilità è di Y che sorpassa l'asse mediano della carreggiata
- Se i due veicoli
provengono da due strade differenti, le cui direzioni si intersecano o si
congiungono, la responsabilità è interamente a carico di quello che proviene da
sinistra a meno che le precedenze non siano indicate in maniera differente da
segnali stradali o semaforici.

La responsabilità è di Y che proviene da sinistra
- Se un veicolo in
circolazione urta un veicolo in sosta è interamente responsabile del sinistro.

La responsabilità è di Y che essendo in circolazione urta un veicolo in
sosta
- Se uno dei veicoli
circola in retromarcia è responsabile del sinistro.

La responsabilità è di Y che circola in retromarcia
SCHEMA DI RIPARTIZIONE DELLE RESPONSABILITA' SULLA BASE DELLE
CASISTICHE RICORRENTI
Il riparto delle
responsabilità per sinistri nei quali siano coinvolti due veicoli si applicano,
laddove corrispondenti al caso di specie, i criteri contemplati dalla tabella
allegata A (casistica riportata sul modulo di constatazione amichevole),
recante lo schema di ripartizione delle responsabilità sulla base della
casistica ricorrente.
(nel prospetto è
riportata la situazione relativa alla responsabilità del veicolo A)

Legenda
T - (Torto) Indica la
responsabilità totale a carico del veicolo A
C - (Concorso) Indica una corresponsabilità paritetica (50%) dei due conducenti
R - (Ragione) Indica l'assenza di responsabilità a carico del veicolo A
NC - Tipologia di sinistro non verificabile
Le percentuali di
responsabilità indicate nello schema possono variare in funzione:
- della
corresponsabilità dovuta al mancato rispetto del limite di velocità,
quantificabile in una misura che varia dal 30% al 70%.
- del mancato
rispetto delle modalità previste dal Codice della Strada per le svolte a destra
e sinistra, quantificabile in una misura che varia dal 30% al 70%.
A prescindere dalle
indicazioni riportate nella suddetta tabella, ogni sinistro andrà valutato nel
caso concreto tenendo conto anche di ulteriori circostanze che possono aver
influito sulla dinamica del sinistro.